La nuova tutela dei consumatori nei contratti on-line

Cos’è cambiato dal 14 giugno 2014

La nuova Direttiva Europea 2011/83/UE in difesa dei diritti dei Consumatori, recepita dal Decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014, ha ridefinito i diritti dei consumatori per le vendite in rete di beni e servizi sui siti web.

Di seguito le novità sostanziali introdotte per le vendite di beni.

Ambito di applicazione

La nuova normativa si applica ai contratti tra professionisti (pubblici e/o privati) e consumatori

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuova normativa i contratti:

  • finanziari e di credito al consumo,
  • multiproprietà
  • stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale (tra cui i notai)
  • turistici
  • relativi a giochi d’azzardo o scommesse

Più tempo a disposizione per il ripensamento

I consumatori hanno più tempo per restituire un prodotto di cui non sono soddisfatti: 14 giorni contro i 10 previsti in precedenza. Nel caso in cui il venditore non informi il consumatore sulla possibilità di recesso, il ripensamento all’acquisto viene esteso ad 1 anno.

Introduzione di un formulario di recesso standard per tutta la Comunità Europea: i consumatori Ue avranno a disposizione un formulario di recesso standard da utilizzare in caso di ripensamento.

Dopo aver comunicato di voler restituire la merce, l’acquirente digitale ha altre due settimane a disposizione per spedirla.

Il commerciante online, invece, dovrà rimborsare le somme di denaro entro 14 giorni dal giorno in cui ha ricevuto notizia dal cliente della restituzione della merce. Praticamente potrebbe essere costretto a rimborsare il dovuto anche se i prodotti acquistati non sono stati ancora recapitati. Inoltre, se il cliente non era stato informato dal venditore della possibilità di restituire la merce, non risulterà responsabile neppure di un eventuale danneggiamento o deterioramento dei prodotti mandati indietro

Fase precontrattuale – Trasparenza spese

È richiesta la massima trasparenza da parte del venditore online che deve comunicare obbligatoriamente all’acquirente la propria identità e tutte le caratteristiche dei beni, il prezzo totale, il costo di spedizione, le modalità di pagamento e la durata della garanzia. Informazioni, che se dovessero mancare, darebbero un potere immediato di rivalsa al consumatore.

Il negoziante è obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce. E se le spese non sono state palesate in anticipo, allora i costi di restituzione saranno a carico del venditore.

Restituzione merce

Deve essere indicata chiaramente la possibilità per il consumatore di restituire la merce, specificandone anche le modalità per esercitarla (condizioni, termini e procedure). Inoltre i venditori online hanno l’onere di dimostrare di aver rispettato tutti questi obblighi informativi. Nel caso in cui i venditori scelgano di addebitare i costi di resa delle merci consegnate in caso di ripensamento, devono informare in modo trasparente, chiaro e preventivamente il cliente finale prima della vendita, stimando in anticipo i costi massimi di resa per un bene ingombrante come un divano, armadio o tavolo.

Al bando i trucchetti

Eliminazione di sovrattasse per l’uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica: i venditori e commercianti non potranno più addebitare costi aggiuntivi ai pagamenti effettuati con moneta elettronica come la carta di credito se non riferiti ai costi sostenuti per offrire tale opzione di pagamento. I numeri di assistenza telefonica messi a disposizione dal commerciante non possono addebitare costi superiori ai costi di una telefonata normale. 

Ed è vietato inserire nel sito web delle caselle pre-flaggate per vendere automaticamente anche altri beni o servizi, diversi da quello scelto dal consumatore. È il caso, per esempio, di certe coperture assicurative non richieste che i commercianti online cercano spesso di rifilare all’acquirente.

Sanzioni

Il commerciante che non rispetta le nuove regole va incontro a una sanzione che può oscillare da un minimo di 5mila euro (50mila euro in caso di gravi violazioni) a un massimo di 5 milioni di euro.

Link Utili

Ministero dello Sviluppo Economico – Diritti dei consumatori: recepita la nuova direttiva europea

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